In materia di contributo al mantenimento dei figli maggiorenni, l’obbligo del genitore cessa nel momento in cui questi ultimi raggiungono l’indipendenza economica reperendo un lavoro. Una volta raggiunta la capacità lavorativa, e quindi l'indipendenza economica, la successiva perdita dell'occupazione non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento. (Cass.civ. n.1761 del 28/1/2008; Cass.civ. n.26259 del 2/12/2005; Cass. civ. ordinanza 14 marzo 2017 n. 6509)