La Suprema Corte ha accolto il ricorso di un lavoratore licenziato in malattia per superamento del comporto ancora prima dello spirare del termine sancendo il seguente principio di diritto: “il licenziamento intimato per il perdurare delle assenze per malattia o infortunio del lavoratore, ma prima del superamento del periodo massimo di comporto fissato dalla contrattazione collettiva o, in difetto, dagli usi o secondo equità, è nullo per violazione della norma imperativa di cui all'art. 2110, comma 2, cod. civ.”. (Corte di Cassazione, Sezioni unite – sentenza n. 12568/2018)