Lo storno dei dipendenti di impresa concorrente costituisce atto di concorrenza sleale solo allorché sia perseguito il risultato di creare un vantaggio competitivo a danno dell’impresa concorrente, tramite strategia diretta all’acquisizione di uno staff costituito da soggetti formati per il medesimo lavoro, svuotamento dell'organizzazione concorrente di specifiche possibilità operative, sottrazione del "modus operandi", sottrazione dei dipendenti avversari, sottrazione delle conoscenze burocratiche e di mercato, quindi, appropriazione della avversa immagine di operatori di un certo settore. (Corte di Cassazione, sentenza n. 94/17)