Il collegamento di due società da un punto di vista economico non comporta sempre l’esistenza di un unico centro d’imputazione. Nel caso di specie si tratta di obblighi derivanti da rapporti di lavoro subordinato e la Cassazione ricorda l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale l’unicità della figura datoriale non può essere presunta, ma anzi deve essere dimostrata. (Corte di Cassazione, sentenza n. 160/17)